Il diritto di amare. Un viaggio nella legge sulle Unioni Civili
Sono passati ben 27 anni da quando la Danimarca, nel lontano 1989, è diventata il primo paese a permettere ad una coppia omosessuale di ufficializzare la propria relazione di coppia, con diritti simili a quelli del matrimonio; la Danimarca è stata l’apripista, poi molti altri paesi occidentali hanno riconosciuto le unioni tra persone dello stesso sesso. E non solo occidentali: anche paesi come Uruguay (2008), Ecuador (2008), Colombia (2006), Sud Africa (2004) e Nuova Zelanda (2004) hanno riconosciuto questo diritto molti anni prima dell’Italia.
Questa legge sulle Unioni Civili si fonda sull’articolo 2 (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”) e sull’articolo 3 della Costituzione (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”). NON si fonda invece sull’articolo 29, cioè quello che “riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Un’altra differenza importante tra unione civile e matrimonio sta nella COSTITUZIONE di un’unione civile rispetto alla CELEBRAZIONE di un matrimonio. L’unione civile si costituisce, il matrimonio si celebra. Queste differenze non sono irrilevanti, tuttavia questa legge rappresenta comunque un passo in avanti rispetto al disegno di legge dei DICO (che erano una mera “registrazione” dell’unione) in quanto le conseguenze legislative dell’unione civile sono più o meno le stesse del matrimonio.