Diritto e Psiche. Brevi cenni sulla psicologia della testimonianza

Si è soliti dire che il diritto attiene al “dover essere” mentre la psicologia riguarda “L’essere”. Le due discipline tuttavia, occupandosi in generale dei comportamenti umani, si intrecciano spesso e si nutrono a vicenda.

Nel processo penale, la testimonianza è un mezzo di prova fondamentale per portare all’attenzione del giudice quegli elementi conoscitivi che gli serviranno per fondare una valutazione di innocenza o colpevolezza dell’imputato. Molto spesso, infatti, la ricostruzione in giudizio di un fatto è possibile solo grazie alle dichiarazioni delle persone che erano presenti al momento dell’accaduto.

E’ proprio in questo ambito che entra in gioco la psicologia della testimonianza, ovvero quella branca della psicologia forense che studia i processi percettivi e di memoria, la capacità a testimoniare, l’influenzabilità delle domande sulle risposte nonché, in generale, i criteri per stabilire la credibilità di un soggetto e l’attendibilità del suo racconto.

La psicologia penetra così nel campo giuridico; fa luce sui processi percettivi e sulle facoltà cognitive, sconfessando fruttuosamente antiche e fallaci credenze.

Già nel 1902, W.L. Stern, uno dei padri fondatori della psicologia della testimonianza, formulò il principio secondo cui il ricordo difettoso non è l’eccezione ma la regola.

Nel 1911, il medico belga J. Varendonck, nominato perito del tribunale per un caso di omicidio, dimostrò la scarsa attendibilità delle testimonianze dei minori riuscendo a far dire a 79 bambini su 108 interrogati – di età compresa tra i 7 e i 13 anni – il colore della barba del loro professore quando, in realtà, quest’ultimo non la portava affatto.

Le scoperte più interessanti riguardano certamente il funzionamento dei meccanismi percettivi e attentivi, importanti per la memoria.

La percezione, si è compreso, non è mera ricezione passiva di stimoli sensoriali ma comporta già una loro selezione e interpretazione. Solo per citare alcuni dei più comuni “errori” di stima e percezione, è stato dimostrato che le piccole distanze (tra 2,50 cm e 10 cm) sono generalmente sopravvalutate mentre le distanze maggiori (tra i 10 e i 100 m) sono sottovalutate; un movimento verticale, diretto verso il basso, sembra più rapido del corrispondente movimento verticale verso l’alto; gli oggetti più vicini sembrano muoversi più rapidamente di quelli lontani.

Ancora, è stato ad esempio dimostrato che se si viene aggrediti con una pistola, le probabilità che la vittima non ricordi affatto il volto dell’aggressore – pur avendolo visto da vicino – sono alte, poiché tutta l’attenzione è stata rivolta sull’arma.

Anche la memoria si è dimostrata fallace, soprattutto a causa dei meccanismi di rimozione e di integrazione che operano durante la “fase di ritenzione”.

Come scriveva l’inglese J. Sully nel suo saggio, Illusions,: “Proprio quando non distinguiamo nitidamente gli oggetti lontani entrano in gioco le nostre immaginazioni, che ci danno l’illusione di vedere distintamente e con chiarezza. Egualmente, quando le immagini della nostra memoria si appannano, la nostra attuale immaginazione ci aiuta a ricostruirle, cucendo toppe nuove su abiti vecchi. Se solo sopravvive qualche rimasuglio del passato, un semplice suggerimento sulle modalità con le quali potrebbe essersi verificato sarà più che sufficiente a produrre, oggi, la convinzione che esso sia accaduto realmente, allora, con quelle modalità. Quindi, nel cercare di ricostruire un lontano passato corriamo sempre il pericolo di introdurre il nostro io di oggi nel nostro io di allora”.

Il ricordo può inoltre essere alterato anche dal semplice parlare dell’accaduto con altre persone. Durante un procedimento penale, capita di frequente che un soggetto venga chiamato più volte a rendere dichiarazioni sulle stesse circostanze da soggetti diversi (la polizia giudiziaria, il pubblico ministero, i difensori, il giudice).

Da un punto di vista mnemonico, quando il fatto viene rievocato più volte, succede che il soggetto non si rivolge più direttamente al fatto percepito ma alle dichiarazioni precedentemente rese.

Ne consegue che le “interviste” più significative sono proprio le prime e in queste è importantissimo che si chieda, all’inizio, una rievocazione libera, in modo da evitare qualsiasi inquinamento del racconto; il saper porre correttamente le domande è, d’altronde, l’arte dello psicoterapeuta.

Proprio con riferimento alla capacità delle domande di influenzare le risposte, si riporta una breve ma efficace storiella. Alla domanda del novizio: “Padre, posso fumare mentre prego?”, la risposta inorridita del parroco: “Figlio mio, la preghiera deve assorbire il tuo corpo e il tuo spirito, come puoi pensare di poter fumare mentre la tua più intima essenza è in contatto col Creatore?”. Un altro novizio invece chiede: “Padre, posso pregare mentre fumo?”, risposta: ”Certo figlio mio, la preghiera deve accompagnare ogni momento della giornata”. 

Gli studi nel campo della psicolinguistica hanno dimostrato che è sufficiente mutare anche solo gli aggettivi contenuti nelle domande per ottenere risposte diverse. Se si domanda: “Quanto era alto il ladro?”, si ottengono valutazioni medie dell’altezza maggiori rispetto al caso in cui si chieda: “Quanto era basso il ladro?”. In un caso in cui era stato chiesto di stimare a che velocità procedessero le macchine, le risposte cambiavano notevolmente a seconda che si utilizzassero i termini ”fracassare, “urtare,” o “incrociare”.

I menzionati approdi, in ambito scientifico, hanno assunto un’importanza tale da influenzare la riforma del codice di procedura penale del 1989, che segna il passaggio da un sistema di stampo “inquisitorio” – in cui era il giudice istruttore a raccogliere le prove e ad interrogare direttamente il testimone – ad un sistema prevalentemente “accusatorio” – in cui sono le parti (il pubblico ministero ed il difensore dell’imputato) a porre le domande al dichiarante durante  il dibattimento, attraverso la tecnica dell’esame incrociato.

Il superamento del metodo inquisitorio non può che essere accolto con favore da quanti conoscono la cosiddetta “legge psicologica dell’inerzia”. Numerosi studi hanno dimostrato che è frequente la tendenza (inconscia) a rimanere attaccati alle prime impressioni che si formano nella mente e a rifiutare successivi cambiamenti di prospettiva; questo stato di inerzia, da un lato, comporta l’abbassamento della soglia di percezione dei dati falsificanti, dall’altro, porta a privilegiare e sopravvalutare qualsiasi elemento che convalidi la tesi iniziale. Nel vecchio sistema, che vedeva protagonista il giudice inquisitore, il processo si riduceva ad un tentativo di conferma dell’ipotesi accusatoria che il magistrato aveva elaborato durante la fase delle indagini. Nell’attuale modello accusatorio, al contrario, il giudice non svolge le indagini (che vengono svolte dal pubblico ministero e dai difensori) e viene per la prima volta a conoscenza dei fatti durante il dibattimento, quando gli stessi devono essere ricostruiti davanti a lui tramite i mezzi di prova, tra cui appunto la testimonianza. 

L’esame incrociato si articola in tre fasi: esame diretto, controesame e riesame.

L’esame diretto è condotto dalla parte (accusa o difesa) che ha citato in giudizio il testimone ed ha lo scopo di ottenere un racconto quanto più chiaro e attendibile possibile. Ad esempio, in un processo per omicidio con testimone oculare dell’accaduto sarà interesse del pubblico ministero, cioè dell’accusa, citare in giudizio il testimone per interrogarlo sul fatto. La parte che conduce l’esame diretto, per espresso divieto del codice (art. 499 co. 3 c.p.p.), non può rivolgere domande “suggestive” o “guidanti” che tendano a suggerire o influenzare le risposte, al fine di garantirne spontaneità e veridicità. Un classico esempio di domanda suggestiva è la seguente: “Era forse di metallo il coltello che ha visto nelle mani dell’assalitore quella notte?”. Le domande vanno quindi sempre formulate nella maniera più neutrale possibile. Es: “ Cosa ricorda di quel giorno? Ricorda se il soggetto aveva qualcosa in mano?”.

il controesame è facoltativo ed è condotto, subito dopo l’esame diretto, dalla parte che non ha citato in giudizio il testimone. Nell’esempio prima citato, il controesame del testimone oculare sarà svolto dal difensore dell’imputato. In questa fase colui che interroga può rivolgere al dichiarante anche domande suggestive, proprio per cercare di minare la sua credibilità e mettere in dubbio la genuinità di quanto dichiarato. 

Il riesame è doppiamente facoltativo in quanto si svolge solo se vi è stato controesame. E’ condotto dalla parte che ha chiamato in giudizio il testimone e che ha svolto l’esame diretto ed ha lo scopo di ripristinare la credibilità del dichiarante e l’attendibilità della deposizione, eventualmente venute meno in sede di controesame.

La descritta tecnica di origine anglosassone (“cross examination”) – che in fondo non è che l’arte del disputare con domande e risposte che Socrate chiamava Dialettica – è divenuta, oggi, lo strumento di produzione della prova orale nel processo penale accusatorio. E’ grazie al contraddittorio tra le parti (pubblico ministero e difensore), davanti ad un giudice terzo ed imparziale, che si ritiene possa emergere al meglio la cosiddetta “verità processuale”, legata al contesto storico, sociale e culturale di riferimento, non assoluta quindi, ma convincente oltre ogni ragionevole dubbio.

Psicologia ancillla del Diritto? Piuttosto nozze ben combinate, per i nodi portati al pettine e che riescono, infine, ad essere sciolti.

Articolo a cura della Dott.ssa Vittoria Giansanti,

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Perugia

Revisione della Dott.ssa Chiara Moriglia,

Psicologa a Perugia (+39) 346 7294890

morigliachiara@gmail.com

Per Approfondire 

 – Amodio E., Commento art 496 in Codice di Procedura Penale Commentato, a cura di Gaito, Milano, 2012.

 – Carponi Schittar D., Dal colloquio informativo al controesame, Milano, 2010.

 – De Cataldo Neuburger L. , Psicologia della testimonianza e prova testimoniale, Milano, 1988.

 – Gulotta G., Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico, Milano, 2002.

 – Mazzoni G., Psicologia della testimonianza, Roma, 2011.

 – Varendonck J., Les tèmoignages d’enfant dans un procès retentissant, in Archives de Psychologie, 11, 1911, pp. 129 ss.

 – Volterra V., Aspetti psichiatrico-forensi della testimonianza, in Psichiatria Forense, Criminologia ed Etica Psichiatrica, Milano, 2010, pp. 115-120.

 – Wellman F.L., L’arte della cross-examination, trad. it. a cura di G. Frigo, Milano, 2009.

giurisprudenza, psicologia della testimonianza, Psicologia e diritto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Contattaci

Newsletter


Seguici


I contenuti presenti sul blog "ilsigarodifreud.com" dei quali sono autori i proprietari del sito non possono essere copiati,riprodotti,pubblicati o redistribuiti perché appartenenti agli autori stessi.  E’ vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma.  E’ vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente dagli autori.


Copyright © 2010 - 2022 ilsigarodifreud.it by Giulia Radi. All rights reserved - Privacy Policy - Design by Cali Agency