Settembre è sempre un nuovo inizio, o forse no
Il Decreto Caivano
3,2,1 e ci siamo!
E’ settembre inoltrato ormai e siamo, come tutti gli anni, all’inizio dell’anno scolastico.
Settembre, per la maggior parte delle famiglie e delle persone, è il vero inizio dell’anno; il momento in cui riprendono tutte le attività dopo un periodo, breve o lungo che sia, di ferie, pausa, inattività.
Quest’anno, forse ancora un po’ con la testa in vacanza, ci stiamo trovando a fare i conti, chi per lavoro, chi per interesse o altr* semplicemente perché televisioni, giornali e media ne parlano in continuazione, con il nuovo (ma forse mica tanto) decreto così detto “Caivano”: decreto legge approvato il 7 settembre dal Consiglio dei Ministri.
Ora, la notizia è fresca e necessita, almeno per me che sto scrivendo, di un periodo di riflessione ed una lettura più approfondita, ma in questo articolo proviamo a vedere brevemente di cosa parla questo decreto.
Innanzitutto diciamo che prende il nome dal comune di Caivano perché nel decreto sono previsti interventi specifici e diretti per il comune campano, tra cui la nomina di un commissario straordinario.
Passando alle disposizioni generali, partiamo dalle cose “buone”. Dovrebbero essere messi in campo 32 milioni di euro, in tre anni, per il rafforzamento dell’organico docenti e, a partire dal 2024, dovrebbe essere istituito un fondo contro la dispersione scolastica. Risorse in più quindi. Bene. Era ora, verrebbe da dire.
Di contro, a parere di chi scrive, ci sono una serie di misure, che vengono definite “di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile”, sulle quali, come detto precedentemente, va fatta una riflessione più approfondita.
A seguire, alcune delle suddette misure:
– “Daspo urbano” ai maggiori di 14 anni.
“Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe.
Si ampliano i casi nei quali il Questore può disporre altre misure accessorie.
In materia di prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (il cosiddetto “daspo Willy” contro la movida violenta) può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale.”
– Foglio di via obbligatorio.
“Si aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento.
– Contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti.
Si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di “porto d’armi od oggetti atti ad offendere” e si inaspriscono, fino a raddoppiarle (si passa in alcuni casi da un massimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione) le sanzioni relative a tale reato. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni.”
– Prevenzione della violenza giovanile e divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici.
“Con le nuove norme, l’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni.
Si prevede che il Questore possa proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.
Estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell’avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164).
Si introduce una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyber-bullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.”
– Contrasto dei reati commessi dai minori.
“ Si interviene sul processo penale a carico di imputati minorenni“
- si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale.
- per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4.
- si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi.
- si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti).”
– Le sanzioni sui genitori.
“Si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico e si introduce una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione scolastica. Nell’ipotesi di dispersione assoluta (il minore mai iscritto a scuola nonostante l’ammonimento), si introduce la pena fino a due anni di reclusione; nel caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico), la pena prevista è fino ad un anno di reclusione. Inoltre, i soggetti che violano l’obbligo perdono il diritto di percepire l’assegno di inclusione.”
All’inizio di questo articolo si alludeva alla mancata innovazione di questo decreto e da queste misure appena elencate forse se ne capisce la motivazione.
Quanto meno, anche da una rapida lettura, sorgono alcune domande. Si può combattere la dispersione scolastica arrestando i genitori? Veramente si pensa di combattere il cyberbullismo, o qualsiasi reato commesso in rete, pensando di vietare l’utilizzo del telefono ad un adolescente? Vietiamo ad un o una minore, anche 14enne di avvicinarsi ad una scuola per contrastare lo spaccio?
In queste misure possiamo trovare tante punizioni, tanta repressione; possiamo percepire tanta voglia di incutere paura e possiamo evidenziare due grandi, grandissime assenti: la prevenzione e l’educazione.
Non sembra essere presa in considerazione la necessità di ampliare ed innovare quei servizi esistenti, che si occupano di prendere in carico i minori segnalati per dispersione scolastica e le loro famiglie; nè tanto meno sembra esserci la benché minima idea di creare nuovi servizi per la prevenzione e l’accoglienza di nuclei in difficoltà.
Sembra forte la mancanza di consapevolezza che, reati minorili, cyber-bullismo, dispersione scolastica, siano tutti “fenomeni” scaturiti da politiche sociali inesistenti o insufficienti.
Una lavagna vuota, dove si poteva scrivere, dove si doveva scrivere qualcosa di costruttivo ed invece è rimasta lì, vacua, nera, come l’immagine di questo articolo.
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